Il Lunari de Clape 2010

lunari10.jpg
Statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
CLAPE - FRIÛL DAL MONT

Art. 1 - Ai sensi dell’art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita a tempo indeterminato
l’Associazione denominata:
FRIULI DAL MONDO – CLAPE FRIÛL DAL MONT.
La sede dell’Associazione è ubicata in Udine, in via del Sale, n° 9.
Possono essere istituite sedi secondarie nelle Province della Regione Friuli-Venezia Giulia.
L’Associazione aderisce all’Ente Friuli nel Mondo.
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.
Art. 2 - L’Associazione opera nel settore della promozione sociale e più specificatamente persegue i
seguenti scopi:
 Promuovere la conoscenza del fenomeno migratorio, favorendo contatti tra i corregionali
emigrati, i rimpatriati e le comunità di origine nei settori dell'informazione e della
comunicazione, della cultura e la formazione, la ricerca scientifica e tecnologica e l'economia;
 Allacciare e curare i rapporti con tutti gli associati, favorendone i contatti a livello sia personale
che di gruppo mediante varie iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo, economico
ecc.;
 Coadiuvare quegli emigranti che per libera scelta o per motovi di forza maggiore cerchino il
reinserimento in Friuli attraverso l’istituzione di strutture “ad hoc” atte a rispondere
concretamente alle richieste d’informazione e di aiuto in campo socio-assistenziale, legislativo e
normativo e su quant’altro concorra a rendere il meno possibile pesante e disagiato il rimpatrio;
 Promuovere attività e manifestazioni intese a valorizzare e far crescere il sodalizio a beneficio
morale, culturale e materiale dei soci. In particolare si impegna a
promuovere tra i Soci ed i loro familiari la conoscenza della storia, delle tradizioni, degli usi e
costumi nonché l’uso della lingua dell’etnia di appartenenza;
 Organizzare gite, soggiorni in Italia e all’Estero per scopi culturali, ricreativi, sociali e turistici;
 Mantenere e corroborare il collegamento con i Paesi e le Regioni di emigrazione dei soci;
 Sostenere e rafforzare l’Ente Friuli nel Mondo nel suo impegno per la difesa degli emigranti;
 Informare l’opinione pubblica del Friuli sulle condizioni di vita degli emigrati e dei rimpatriati
sulla cultura, sugli usi e sui costumi, nonché sull’organizzazione amministrativa, politica e
sociale dei paesi di provenienza migratoria per la crescita culturale, civile e morale della
popolazione del Friuli nel suo complesso.
Art. 3 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili così come elencati
nell’inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo ed in particolare:
 Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all’Associazione a
titolo di incremento del patrimonio;
 Da attrezzature, apparecchiature e altri beni che l’Associazione decida di dotarsi, comprese
testate giornalistiche, siti internet, idee e brevetti depositati.
Art. 4 - L’Associazione persegue i propri scopi mediante l’utilizzo di:
 Quote associative,
 Contributi dell’Ente Friuli nel Mondo,
 Rendite patrimoniali,
 Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
 Proventi derivanti dall’erogazione di servizi e prestazioni e pubblicazioni.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell’Associazione.
Art. 5 - L’Associazione è composta da:
a) Soci Ordinari
b) Soci Sostenitori
c) Soci Onorari
Sono Soci ordinari tutti gli emigrati, ex-emigrati friulani e delle altre etnie presenti nel Friuli
storico che sono in regola con il versamento della quota sociale.
Sono Soci Sostenitori i singoli, gli enti o i sodalizi che contribuiscono materialmente al
raggiungimento delle finalità dell’Associazione, che sono in regola con il versamento della
quota sociale. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto
per ottenere la qualifica di Socio Sostenitore.
Sono Soci Onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente
benemerite nei confronti dell’Associazione. La nomina a Socio onorario sarà conferita dal
Consiglio Direttivo.
Art. 6 - L’adesione all’Associazione comporta, per il Socio maggiore di età il diritto di voto
nell’Assemblea per l’approvazione del rendiconto economico, per le modifiche statutarie e per
le nomine degli organi direttivi. La qualità di Socio cessa per dimissioni volontarie e
comportamento contrastante con gli scopi statutari.
La quota o il contributo associativo non è trasmissibile per atto fra vivi a eccezione dei trasferimenti
per causa di morte e non è prevista la rivalutabilità della stessa.
Art. 7 - Sono organi dell’Associazione:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.
Art. 8 - L’Assemblea generale dei Soci e costituita da tutti i Soci regolarmente iscritti nel libro Soci
entro il mese antecedente alla data di convocazione dell’Assemblea stessa.
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, entro quattro mesi
dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico. L’ordine del
giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea può essere convocata anche su richiesta
scritta motivata da almeno un terzo degli associati. La convocazione è fatta tramite avviso scritto
contenente la data, il luogo e l’ora dell’adunanza, da spedirsi ai Soci almeno 15 ( quindici ) giorni
prima della riunione. L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in
Italia.
Art.9 - L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei
Soci; mancando tale numero, l’Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda
convocazione un’ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.
Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro Socio.
Ogni Socio non può essere portatore di più di due deleghe.
Spetta all’Assemblea:
a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
b) approvare la relazione morale del Presidente,
c) eleggere il Consiglio Direttivo, i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri,
d) deliberare sull’orientamento generale dell’attività sociale,
e) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell’art. 2532 del C.C..
La votazione può essere fatta per alzata di mano, salvo altra forma stabilita dal Presidente. Le
votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto
segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A
parità di voto sarà eletto il più anziano.
Art. 10 - Per la modifica dello Statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione
dell’Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con la presenza di
almeno tre quarti (¾) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati
(presenti).
Art.11 - Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 membri, è eletto dall’Assemblea dei Soci e
rimane in carica 3 (tre) anni.
I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla
relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non
eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con
una nuova elezione da parte dell’Assemblea dei Soci.
I Consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza
naturale del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, due Vice Presidenti ed il Segretario –
Tesoriere, che durano in carica per la durata del Consiglio.
Il Consiglio Direttivo può nominare i rappresentanti delle aree geografiche del Friuli storico:
Montagna Friulana, Pordenonese, Goriziano, Udinese, Portogruarese e Slavia Friulana, i quali
partecipano al Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno
tre consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a
maggioranza dei Consiglieri presenti.
In caso di parità, il voto del Presidente e preponderante.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri, può inoltre:
a) promuovere l’attività dell’Associazione;
b) deliberare sull’ammissione dei Soci;
c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell’Associazione in tutte le sue
attività;
d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) proporre modifiche statutarie;
f) assumere dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad
essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei
costi sostenuti.
Il Consigliere che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato
dimissionario.
Art.12 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo
e l’Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.
Spetta al Presidente:
a) determinare l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea generale
dei Soci,
b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell’Associazione.
In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente più anziano.
Art. 13 - Il collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi anche non Soci.
Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall’Associazione, accertando la
regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta
almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.
Il Collegio dei Revisori dei conti resta in carica quattro (4) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Art. 14 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci anche tra
non Soci.
I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie, di giudicarer nel caso di
controversia fra i Soci e di giudicare in merito all'esclusione dei Soci.
I Probiviri durano in carica tre (3) anni e non decadono in caso di decadenza del Consiglio
Direttivo; essi sono rieleggibili.
Art. 15 - All’Associazione è fatto divieto di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita che all’atto del suo
scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell’Associazione, che viene deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei
soci, con il voto favorevole dei due terzi dei Soci, il patrimonio residuo deve essere devoluto ad
altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, e salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
Il Presidente della Assemblea Il Presidente della Associazione
Braida Franco Della Schiava Gianpaolo

Ultimo aggiornamento ( martedì 19 gennaio 2010 )
 
© 2007 CLAPE - Friûl dal Mont - C.F. 94053720309 - Reg. Trib. Udine il 11 aprile 1996 atto n° 1940
created by Luca Roncadin ©2007